01 Luglio 2008
Articolo 1
E' costituita l'Associazione sportiva senza fini di lucro sotto la denominazione GRUPPO SPORTIVO ALPINI NUCLEO DI PULFERO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA , brevemente denominata G.S.A. NUCELO PULFERO .
Articolo 2
Essa ha sede in Pulfero ala Via Nazionale, n. 88.
Articolo 3
L'Associazione sportiva, di seguito indicata anche come Società sportiva , non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto ed i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive nelle tradizioni alpine.
La Società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico nazionale Italiano.
La Società sportiva può anche affiliarsi ad una o più federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
Articolo 4
I colori sociali della Società sportiva sono il verde e il blu.
Articolo 5
La durata dell'Associazione è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividano le finalità e i principi, ne accettino lo Statuto e versino le quote sociali previste.
Articolo 6
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l'appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).
Articolo 7
Gli organi della Società Sportiva sono:
l'Assemblea dei soci;
il Presidente del consiglio Direttivo;
il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; l'Assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20, secondo comma, del Codice Civile.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche dello Statuto, per la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) per lo scioglimento dell'Associazione sportiva.
L'Assemblea è comunicata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Articolo 9
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
Possono intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
Articolo 10
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza sociale dell'Associazione sportiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.
Esso cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo medesimo per la ratifica del suo operato.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile, a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina, da un minimo di cinque a n massimo di sedici, compreso il Presidente, eletti ogni triennio dall'Assemblea dei soci. In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vice Presidenti, il Segretario ed eventualmente un amministratore delegato.
I componenti del Consiglio Direttivo non posso rivestire le stesse cariche presso altre società sportive affiliate al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).
Il Segretario verbalizza le adunanze e cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati.
Articolo 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto , su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri par la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione sportiva, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione de bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 14
Il patrimonio della Società sportiva è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati di soci per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della Società sportiva, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento di fini istituzionali.
Articolo 15
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.